20 Luglio 2016
Comunicati
Ricarica dei mezzi elettrici di proprietà o in locazione, presso gli STAND delle Imprese Grossiste

Prot. 424 Grugliasco, lì 19 luglio 2016

Spett. li

LOCATARI GROSSISTI

Edificio 01 / 05

OGGETTO: Ricarica dei mezzi elettrici di proprietà o in locazione, presso gli STAND delle Imprese Grossiste

Egregio Titolare,

la presente per significare che viene da più parti segnalata l’abitudine di consentire la ricarica dei mezzi elettrici per la movimentazione delle merci di proprietà delle Cooperative/Imprese di movimentazione, all’interno degli stand di vendita.

Tale pratica non è purtroppo consentita dal Regolamento di Centro che agli articoli 38.6 e 38.7[1] definisce con precisione quali sono i luoghi a ciò deputati.

Oltre a ciò si ricorda che chi volesse continuare a ricaricare i mezzi di Sua proprietà deve predisporre idonea struttura, dotata ad esempio di motori di aspirazione, all’interno del proprio stand per evitare che i vapori di idrogeno rilasciati durante il processo di ricarica condensandosi, cadano sui prodotti ortofrutticoli inquinandoli, a meno che i mezzi siano dotati di batterie sigillate certificate esenti da emissioni, che devono essere segnalate riconducendole al numero col quale viene contraddistinto il mezzo. In alternativa i propri mezzi elettrici potranno essere ricaricati sull’esterno e a retro del proprio stand [2].

Nel ringraziare per l’attenzione, l’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore

Dott. Massimo Busi

[1] Art.38.6 La ricarica dei carrelli elettrici ed il ricovero dei mezzi di movimentazione degli addetti alla movimentazione delle merci devono avvenire negli appositi locali e spazi a ciò destinati, gestiti da ditte locatarie, che sono obbligate a fornire il servizio senza alcuna distinzione a favore di tutti i mezzi autorizzati alla movimentazione delle merci all’interno del Centro, e per il quale gli addetti alla movimentazione delle merci sono tenuti a corrispondere le relative tariffe.

Art. 38.7 La ricarica dei mezzi di movimentazione elettrici degli operatori del Centro può avvenire in apposite locali che rispondano alle disposizioni igienico – sanitarie e di sicurezza, o in ambiente esterno.

[2] Art. 20.2 Nella porzione di immobile locata è vietato destinare gli spazi ad uso diverso da quello indicato nel contratto di locazione, nonché apportare modifiche di qualsiasi specie ed entità ai locali, o installare impianti di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente gestore e senza aver espletato le procedure eventualmente necessarie presso gli Enti competenti. In particolare è vietato:

20.2.4 ricaricare batterie di mezzi elettrici se non in appositi locali realizzati previa autorizzazione dell’Ente Gestore o sulla banchina esterna, salvo che si tratti di batterie certificate esenti da emissioni.